IL DECRETO RILANCIO E LE MISURE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI : ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA

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francesco-ferrari

L’art. 81 in tema di modifiche all’art. 103 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) interviene sulla norma che aveva previsto la conservazione della validità, sino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. Con una eccezione rispetto a quanto sopra, si ripristina il termine più ridotto inizialmente previsto dal d.l. n, 18/2020, fissato al 15 giugno 2020, esclusivamente per il documento unico di regolarità contributiva (il cd. DURC).

Non si interviene sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi pendenti (o iniziati a far data dal) al 23 febbraio 2020, disciplinata dal comma 1 dell’art. 103 del d.l. n. 18/2020, che risulta cessata il 15 maggio 2020 (come si ricorderà l’originario termine del 15 aprile 2020, previsto dalla norma, era stato poi prorogato dall’art. 37, comma 1, del d.l. n. 23/2020).

Il comma 2 sospende fino al 31 luglio 2020 i termini per l’accertamento e la notifica delle sanzioni nei confronti dei soggetti, pubblici e privati, i quali non abbiano ottemperato alla richiesta dell’ISTAT di fornire dati per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, ovvero che abbiano fornito dati errati o incompleti (artt. 7 e 9 del d.lgs. 322/1989).

  • LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA.

L’art. 264 mira a garantire la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, per ovviare alle conseguenze dell’emergenza sanitaria di cui al COVID-19, compresi quelli aventi ad oggetto benefici di natura economica, attraverso una serie di misure temporanee, destinate ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020 (comma 1).

Viene precisato, ai fini del riparto di competenze tra Stato e Regioni, che la disposizione attiene al livello essenziale delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, e prevale pertanto su discipline regionali differenti, nel periodo dello stato di emergenza sanitaria (comma 4).

Il comma 1 dell’art. 264 in commenti prevede una serie di misure acceleratorie:

– nei procedimenti avviati su istanza di parte aventi ad oggetto benefici di denaro, comunque denominati, da parte della pubblica amministrazione (compresi indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni), si amplia la possibilità di utilizzare dichiarazioni sostitutive (di certificazioni e di atti notori), anche in deroga alla legislazione vigente, per comprovare i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per accedere al beneficio. Si incentiva l’utilizzo delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, con il limite del rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lg.s n. 159/2011 (lett. a);

si riduce da 18 mesi a 3 mesi il termine massimo ragionevole entro il quale l’amministrazione può esercitare il potere di annullamento d’ufficio del provvedimento illegittimo in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, e si ribadisce il precetto di cui al comma 2-bis della norma, che fa salvo il potere di autotutela dell’amministrazione anche oltre il termine indicato, qualora il provvedimento sia stato adottato sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, a seguito di accertamento con sentenza passata in giudicato (lett. b);

– il sopra detto termine ridotto di tre mesi si applica altresì per l’adozione di eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione o sospensione di attività intraprese, conseguenti all’emergenza sanitaria, sulla base di una segnalazione certificata, ai sensi degli artt. 19 e ss. della l. n. 241/1990, qualora l’amministrazione accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti (lett. c);

– si limita, fino al 31 dicembre 2020, il potere dell’amministrazione di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, i provvedimenti di cui alla lett. a) – finalizzati ad ottenere benefici di carattere economico – alla sola ipotesi di eccezionali ragioni di pubblico interesse sopravvenute. Per l’esercizio di tale potere, in realtà, il legislatore non ha previsto alcun termine perentorio, per cui dovrebbe considerarsi temporaneamente sospesa, sino alla fine dell’anno, la possibilità di revoca in autotutela di tali provvedimenti per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento di una situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento (lett. d);

– nei procedimenti nei quali occorre acquisire assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni pubbliche o gestori di beni o servizi pubblici, nonché nelle conferenze semplificate e simultanee, una volta formatosi il silenzio assenso endoprocedimentale, il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento conclusivo entro trenta giorni. Il fine è quello di accelerare il procedimento nelle ipotesi in cui è prevista una concertazione o l’acquisizione di determinazioni tra diverse amministrazioni. Si verifica spesso, infatti, che quella procedente, decorso il termine, attenda comunque l’assunzione di un atto espresso dagli altri soggetti coinvolti, vanificando così l’effetto delle norme che attribuiscono un particolare valore significativo al silenzio, considerando acquisito l’assenso, il concerto o il nulla osta richiesto (si tratta, in particolare, degli artt. 14-bis, commi 4 e 5, 14-ter, comma 7 e dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990) (lett. e)

– prevede una sostanziale semplificazione e parziale liberalizzazione degli interventi necessari, anche edilizi, per ottemperare alle misure di sicurezza prescritte per far fronte all’emergenza sanitaria. Si tratta di interventi di carattere contingente e temporaneo, destinati ad essere rimossi con la fine dello stato di emergenza, che possono essere eseguiti nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Gli interventi per i quali è richiesto un titolo abilitativo (diversi da quelli incidenti su beni culturali, ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42/2004 e dell’attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. n. 380/2001) sono sottratti ad ogni forma di autorizzazione, salvo l’onere di previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato, unitamente a dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 d.p.r. n. 445/2000, nella quale l’interessato attesta che si tratta di opere necessarie per ottemperare alle prescritte misure di sicurezza.

L’eventuale mantenimento delle opere realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, potrà essere richiesto dall’interessato all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020; l’ente locale, accertata la conformità dell’opera agli strumenti di pianificazione, fornirà l’assenso per il suo mantenimento con provvedimento espresso (ed esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto) entro sessanta giorni dalla domanda; eventuali atti di assenso saranno acquisiti in sede di conferenza di servizi semplificata, mentre l’autorizzazione paesaggistica verrà rilasciata, sussistendone i presupposti, ai sensi della procedura in sanatoria di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 (lett. f).

Per una piena attuazione delle misure previste dal decreto-legge si introducono al comma 2 disposizioni improntate ad una massima semplificazione dei procedimenti amministrativi, e si modificano pertanto le disposizioni del d.p.r. n. 445/2000 (lett. a) e del d.lgs. n. 82/2005, recante il codice dell’amministrazione digitale (lett. b e c).

Tali interventi incidono, principalmente, sulle previsioni di cui al comma 1, lett. a), relative ai provvedimenti aventi ad oggetto benefici di denaro erogati dalla pubblica amministrazione. In particolare:

– si intensificano i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, nei casi di ragionevole dubbio, modificando in tal senso l’art. 71, comma 1, del d.p.r. 445/2000 (lett. a), n. 1);

– si prevede che in caso di dichiarazione mendace, alla decadenza dal beneficio eventualmente già erogato, conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, si aggiunge il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni, decorrenti dalla dall’adozione dell’atto di decadenza, ad eccezione degli interventi in favore dei minori e delle situazioni familiari e sociali di particolare disagio (lett. a, n. 2, che aggiunge il nuovo comma 1-bis all’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000);

– si aumentano le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, aumentate da un terzo alla metà (lett. a) n. 3, che integra il comma 1 dell’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000);

– si richiama nell’art. 50 del codice dell’amministrazione digitale la disposizione sulle modalità di svolgimento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori (art. 71 d.p.r. n. 445/2000), da effettuarsi mediante consultazione diretta degli archivi informatici dell’amministrazione certificante ovvero mediante richiesta di conferma scritta, anche con strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri (lett. b), n. 1);

– al fine di facilitare il controllo, si passa dalla fase della “sperimentazione” a quella della “gestione” della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, sviluppata per favorire la conoscenza e il patrimonio informativo detenuto da una pubblica amministrazione, per finalità istituzionali, che resta in capo alla Presidenza del Consiglio, soggetto promotore dello strumento; i soggetti interessati dalla Piattaforma sono le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, compresi comunque anche i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico, prima esclusi (lett. c);

– si rammenta il divieto, nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli su attività dei privati, di richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione, e la conseguente nullità di ogni sanzione disposta per omessa esibizione, confermando i principi già dettati in materia di autocertificazione dall’art. 18 della legge n. 241/1990 (lett. d);

– si prevede la predisposizione di accordi quadro, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto (comma 3), per assicurare la fruizione dei dati in possesso delle amministrazioni certificanti alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di servizi pubblici, nonché ai soggetti privati che vi consentono, ai sensi degli artt. 2 e 71, comma 4 del d.p.r. n. 445/2000 (lett. b), n. 2)

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