Tecnologia 5G. I Comuni non possono sospendere l’installazione di stazione radio base

CONDIVIDI

francesco-ferrari

Un ulteriore provvedimento giurisdizionale amministrativo conferma l’orientamento recente formatosi sul tema del riparto di competenze nel settore delle telecomunicazioni

Con la sentenza n. 3561/2020 del 24/12/2020 la Prima Sezione del TAR Sicilia, Sezione di Catania, confermando il preliminare arresto espresso in fase cautelare, si è posto in continuità con la giurisprudenza recentemente formatasi in materia.

Si avrà modo di rammentare, infatti, che dapprima il TAR Campania, sezione di Napoli, con la sentenza n. 3324/2020 in forma semplificata, e poi lo stesso TAR Sicilia, Sezione di Catania, con alcune ordinanze cautelari (la n. 549 e la n. 551 del 22 luglio 2020), avevano sancito l’illegittimità di alcuni provvedimenti comunali con i quali era stato disposto il divieto di sperimentare ed installare sul territorio di alcuni Comuni impianti per la diffusione della tecnologia di telecomunicazioni “di quinta generazione”, il c.d. “5G

Ora, con la sentenza in commento e qui allegata, il TAR catanese è entrato nel merito della vicenda accogliendo definitivamente il ricorso di un primario operatore del settore sia in punto illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui subordinano la realizzazione degli impianti sul territorio comunale a un espresso intervento pianificatorio del Comune, per contrasto con le esigenze di massima speditezza e semplificazione che informano l’intera disciplina del Codice delle Comunicazioni Elettroniche sia perché tali provvedimenti (una delibera di Giunta comunale e altri atti consequenziali) vanno a incidere sul diritto della ricorrente alla realizzazione degli interventi progettati, in forza di titoli conseguiti per effetto del silenzio assenso serbato dal Comune sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi dell’art.87 del D. Lgs.1.8.2003 n.259.

Qui di seguito i passi maggiormente salienti della decisione in commento:

  • ferma la potestà regolamentare dei Comuni … nelle more dell’adozione dei regolamenti, non può ritenersi sussistere un potere, generale ed assoluto, di sospensione della realizzabilità degli interventi di che trattasi (in questo senso, Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9414). Non può frapporsi, quindi, al rilascio dell’autorizzazione, l’assenza di una regolamentazione ad hoc a livello comunale della materia specifica, posto che le norme di legge di riferimento, ovvero gli artt. 86 ed 87 del D. lgs. n. 259/2003, sono inequivocabilmente ispirate a finalità acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete di telefonia mobile. Come rilevato da costante giurisprudenza …, le suddette norme non prevedono alcuna sospensione della funzione ammnistrativa autorizzatoria; sospensione peraltro non contemplata nemmeno dalle norme in materia edilizia e palesemente contrastante con i fondamentali principi di indefettibilità e di continuità della funzione pubblica. Del resto, se è vero che la pianificazione del territorio spetta agli Enti locali, la giurisprudenza già da tempo ha escluso che la realizzazione degli impianti in questione possa restare subordinata ad un espresso intervento pianificatorio del Comune, in quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo alla realizzazione della rete” (cfr., Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2441/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 1767/2008);

 

  • “La giurisprudenza amministrativa è, infatti, al riguardo consolidata nel ritenere come ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 87 non sia necessario che l’istante produca né il preteso parere igienico sanitario “non esistendo equivalenza in termini edilizi tra il concetto di costruzione e quello d’impianto tecnologico, che non richiede di essere sottoposto alle stesse valutazioni igieniche che si richiedono per le costruzioni fruibili in termini di abitazione delle persone” (in tal senso, C.G.A.R.S., n. 220/2015), né – tanto meno – il parere A.R.P.A. richiesto, ai sensi del comma 4 del citato art. 87, solo ed esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto e non per la formazione del titolo edilizio e per l’inizio dei lavori (ex multis, questa Sezione interna, n. 1740/2015), né, ancora, il titolo di proprietà, non essendo esso prescritto né dalla norma né dal modello di domanda di cui all’allegato 13, del d.lgs. n. 259/2003 (in tal senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1007/2007) né, infine, la denuncia della verifica sismica al competente Ufficio del Genio Civile che, sebbene debba essere effettuata prima dell’inizio dei lavori, non risulta di fatto contemplata fra i documenti che devono essere tassativamente allegati all’istanza/comunicazione di cui all’art. 87 (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 7128/2010)

Da notare, ed è il passaggio di più notevole rilevanza, il riferimento alla “certificazione” di tale orientamento giurisprudenziale ad opera dal sopravvenuto d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, che, al comma 6 dell’art. 38, espressamente stabilisce:

6. All’articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.

La disposizione, recependo evidentemente la giurisprudenza consolidata, sancisce, per un verso, l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per altro verso, per quel che qui interessa, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti o comunque provvedimenti (come quelli in esame) in una materia (dei limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità) la cui competenza è riservata allo Stato.

Quindi e per ricapitolare:

  • la normativa speciale ex D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni) non prevede alcuna sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria (sospensione non prevista anche nel D.P.R. n. 380/2003 e dalle norme in materia edilizia) e, quindi, il TAR ha censurato la sospensione attuata dal Comune in quanto in contrasto con le previsioni del legislatore nazionale, previsioni che anzi, nel Codice delle comunicazioni elettroniche, sono ispirate a principi acceleratori (in particolare con la previsione del titolo per silenzio assenso ex art. 87 comma 9 ed art. 87 bis);
  • nel sistema di riparto delle competenze nello specifico settore delle telecomunicazioni e per la specifica problematica della predeterminazione delle soglie di emissioni elettromagnetiche e dei valori di attenzione, la competenza è riservata per legge allo Stato, il quale monitora tali soglie attraverso l’operato delle varie Agenzie Regionali per la Prevenzione e la Protezione Ambientale competenti per territorio.

Archivio articoli correlati