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Comitato Real Estate 4.0 - Articoli

L’art. 103 del c.d. D.L. “Cura-Italia”, in armonia con la sospensione dei termini processuali e nell’ottica di ridurre quanto più possibile l’afflusso di persone negli uffici pubblici, sospende, con effetto retroattivo, in via straordinaria e generalizzata i termini dei procedimenti amministrativi (comma 1) e contestualmente dispone la proroga dell’efficacia di certificati ed atti abilitativi comunque denominati (comma 2).

Nello specifico, il comma 1 prevede che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Per quanto poi attiene i procedimenti per silentium, che non si concludono cioè con un provvedimento espresso, la norma precisa che sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento[1]. Una lettura teleologica della norma, in uno con l’ampia nozione di termine “relativo allo svolgimento di un procedimento amministrativo”, inducono a ritenere che la sospensione in parola valga sia a favore della P.A. sia a favore dei privati istanti o comunque partecipanti al procedimento (si pensi, ad esempio, al termine intimato al privato per la demolizione spontanea di opere abusive oppure alle SCIA e procedimenti assimilati).

[1] Nel nostro ordinamento convivono varie forme di silenzio.

In alcuni casi, per espressa previsione legislativa, all’inerzia dell’amministrazione è attribuito valore provvedimentale, sicché la situazione di incertezza generata dalla condotta inerte della PA. viene risolta ex lege direttamente sul piano sostanziale: in questi casi, perciò, si parla di “silenzio significativo”, indicando con detta espressione le ipotesi di silenzio assenso e quella di silenzio diniego.

In altri casi, invece, il legislatore si limita a prevedere gli strumenti che, sul piano prettamente processuale, consentono al privato di richiedere tutela avverso la condotta inerte della PA: in questi casi l’inerzia dell’amministrazione  viene qualificata come silenzio inadempimento (o silenzio rifiuto), a cui il privato può reagire attraverso l’esperimento dei rimedi processuali derivanti dal combinato disposto degli artt. 2 l. n. 241/90 e dal codice del processo amministrativo.

Oltre a queste tre forme di silenzio (che rappresentano certamente quelle più rilevanti), il nostro ordinamento conosce anche l’ipotesi del silenzio rigetto (che ricorre nel caso di mancata pronuncia sul ricorso gerarchico avverso atti non definitivi) e quella del silenzio devolutivo (che si forma nei casi previsti dagli artt. 16 e 17 della l. n. 241/90).

Ciò detto, mi sembra che la norma emergenziale in argomento vada letta tutta insieme anche perché, a mio avviso, non avrebbe senso il richiamo al “tempo corrispondente” della seconda parte del secondo comma se non lo si riferisse alla sospensione disposta nel primo comma. Diversamente e per assurdo, fatti salvi i rimedi giustiziali previsti dall’ordinamento, una PA potrebbe ad libitum posticipare la durata di un procedimento sulla base dell’emergenza in atto, motivandola, ad esempio, con la carenza di personale o altre comprensibili giustificazioni di natura organizzativa che, tuttavia, devono essere certamente contemperate con l’interesse pubblico alla ragionevole durata del procedimento.

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