RACCOLTA PERIODICA DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE – Novembre 2018

Breve rassegna delle pronunce rese nel corso del mese di novembre 2018 e che hanno deciso ricorsi che direttamente o indirettamente riguardano beni immobili

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Corte Cassazione - foto di Maxsanna

Civile

Sez. 2 – , Ordinanza n. 28051 del 02/11/2018 (Rv. 651040 – 01) Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.) A. (RIASSETTO ANTONELLA) contro C. (ROSSOTTO SILVIA) Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO TORINO, 10/02/2014 046163 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) – PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO – IMPIANTI COMUNI – RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) In genere 046179 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) – REGOLAMENTO DI CONDOMINIO – CONTRATTUALE In genere. 058097 CONTRATTI IN GENERE – INVALIDITA’ – NULLITA’ DEL CONTRATTO – IN GENERE In genere. CONFORME A CASSAZIONE ASN 011970/2017 64408101 Massime precedenti Conformi: N. 11970 del 2017 Rv. 644081 – 01

Sez. 2 – , Ordinanza n. 28112 del 05/11/2018 (Rv. 651041 – 01) Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.) S. (PETRULLO LUCIANO EUGENIO MARIO) contro S. (SARLI ENZO GIUSEPPE MARIA) Rigetta, CORTE D’APPELLO POTENZA, 09/10/2014 138069 PROVA CIVILE – DOCUMENTALE (PROVA) – ATTO PUBBLICO – IN GENERE Delibera di comparto finalizzata all’assegnazione di immobili ricostruiti in seguito a sisma – Errata indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto della delibera – Azione di accertamento dell’errore materiale – Sufficienza – Fondamento – Fattispecie. 183035 URBANISTICA – MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA – PIANI REGOLATORI COMUNALI – ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI – COMPARTI EDIFICATORI In genere. Qualora l’indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto della delibera condominiale di comparto finalizzata all’assegnazione delle unità abitative (nel caso in esame, ricostruite in seguito a sisma) sia erronea, ai fini della loro rettifica non è necessaria l’azione di annullamento della delibera, ma è sufficiente un’azione di accertamento per la correzione dell’errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, indipendentemente dalla forma dell’atto che lo contenga, non essendo in contestazione eventuali vizi del consenso fondati su una falsa rappresentazione della realtà o su un errore sulla dichiarazione o sulla sua trasmissione, bensì l’esatta individuazione del contenuto dell’atto limitatamente alla parte ricognitiva delle singole porzioni appartenenti a ciascuno degli aventi titolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riqualificato l’azione, identificata dal giudice di primo grado come rivendica immobiliare, in domanda di accertamento di errore materiale, non essendovi incertezza sulla reale appartenenza dei due immobili oggetto dello scambio).

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 23, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 870, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346 Massime precedenti Vedi: N. 1063 del 2015 Rv. 634326 – 01, N. 11190 del 2012 Rv. 623133 – 01, N. 8745 del 2011 Rv. 617756 – 01

Sez. 3 – , Sentenza n. 28495 del 08/11/2018 (Rv. 651574 – 01) Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) L. (COPPELLI FILIPPO) contro F. (IANARI CAROLA) Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO GENOVA, 16/02/2012 055091 CONTRATTI AGRARI – DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO – PRELAZIONE Diritto di prelazione agraria – Nascita – “Denuntiatio” del proprietario del fondo al coltivatore e al confinante – Forma scritta – Necessità – Fondamento. In materia di contratti agrari, per la comunicazione (“notifica”) al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui all’art. 8 della l. n. 590 del 1965 e all’art. 7 della l. n. 817 del 1971, da parte del proprietario venditore è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, non essendo, perciò, idonea allo scopo l’effettuazione della stessa in qualsiasi modo, anche verbale. Infatti, la “denuntiatio” non va considerata solo come atto negoziale ma anche come atto preparatorio di una fattispecie traslativa avente ad oggetto un bene immobile, cioè il fondo agrario, onde deve rivestire necessariamente la forma scritta, in applicazione dell’art. 1350 c.c., non essendo, per questo, consentita la prova testimoniale ex art. 2725 c.c. Tale forma, peraltro, assolve ad esigenze di tutela e di certezza, rendendo certa l’effettiva esistenza di un terzo acquirente, evitando che la prelazione possa essere utilizzata per fini speculativi in danno del titolare del diritto, e assicurando, a sua volta, al terzo acquirente, in caso di mancato esercizio della prelazione nello “spatium deliberandi” a disposizione del coltivatore (o del confinante), la certezza della compravendita stipulata con il proprietario, sottraendolo al pericolo di essere assoggettato al retratto esercitato dal coltivatore (o confinante) pretermesso; garantisce, infine, il coltivatore ( o confinante) in ordine alla sussistenza di condizioni della vendita più favorevoli stabilite dal proprietario promittente venditore e dal terzo promissario acquirente.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725 Massime precedenti Conformi: N. 2187 del 2014 Rv. 630244 – 01

Sez. 3 – , Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018 (Rv. 651634 – 01) Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO DELL’UTRI. Relatore: MARCO DELL’UTRI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) S. (CIPRIETTI SABATINO) contro D. Rigetta, CORTE D’APPELLO L’AQUILA, 02/05/2016 140045 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE – SENTENZA – ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) – IN GENERE Anticipazione in via provvisoria degli effetti di sentenze costitutive – Ambito e limiti – Fattispecie. L’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall’effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell’effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido titolo per l’esecuzione provvisoria del “dictum” giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente all’accoglimento della revocatoria fallimentare, in quanto meramente dipendente dall’effetto costitutivo prodotto dall’accoglimento dell’azione revocatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 16737 del 2011 Rv. 619207 – 01

 

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